Dal 20-07-2021 è operativo il Reddito di Libertà

La normativa ( DPCM n.172 del 17 dicembre 2020 ) che istituisce il Reddito di libertà per le donne vittime di violenza è stato pubblicato in GU n 172 del 20 luglio 2021.

A chi spetta il Reddito di libertà 

Si tratta di un contributo:

  • dell’importo massimo di  400 € pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità –
  • alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni –
  • e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia –

Il Reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente:

  1. le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale delle donne vittime di violenza;
  2. nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori;
  3. e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il Reddito di cittadinanza;

Come presentare la domanda per il Reddito di libertà 

Il Reddito di libertà è riconosciuto su richiesta alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà al fine di favorirne l’indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale nella stessa dichiarazione.

La domanda è presentata all’Inps sulla base del modello predisposto di un’autocertificazione dell’interessata e allegando:

  • la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso;
  • e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente;

Non può essere accolta più di un’istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione.

Non saranno prese in carico dall’Inps le istanze di richiesta del Reddito di libertà non conformi ai criteri indicati nel presente decreto.

Attenzione va prestata al fatto che l’Inps può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso.

Infine si specifica che con il decreto si provvede alla definizione dei criteri ai fini della ripartizione delle risorse del «Fondo per il reddito di libertà per le donne  vittime  di  violenza» istituito mediante l’incremento, per un importo pari a 3  milioni  di euro per l’anno 2020, del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» di cui all’art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Le risorse di cui si tratta sono  finalizzate a contenere  i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza  epidemiologica  da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne  in  condizione di  maggiore  vulnerabilità,   nonché  di  favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia  e  di emancipazione delle donne vittime di violenza.

Il fondo viene ripartito per un importo pari ad euro 3.000.000,00 tra Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la ripartizione si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2020 riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla   fascia  di  età 18-67  anni, secondo la tabella 1

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