La Riforma del TERZO SETTORE piano piano sta andando avanti.

Un chiarimento importante per la gestione delle ” attività secondarie ” arriva dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 26.07.2021 del decreto del Ministero del Lavoro del 19 Maggio 2021  con il quale vengono definiti i criteri per valutare strumentalità e secondarietà delle attività che gli Ets possono svolgere per finanziare la propria mission istituzionale e continuare a mantenere i benefici fiscali e amministrativi.

Tra le attività secondarie rientrano, a solo titolo di esempio, la vendita di beni e le prestazioni di servizi, le sponsorizzazioni e la somministrazione di alimenti e bevande. Il rispetto dei limiti previsti dal decreto per il loro svolgimento diventa cruciale per mantenere lo status di ente del terzo settore.

Due sono i fattori che vanno monitorati: strumentalità e secondarietà.

La ” strumentalità “ si manifesta quando l’attività è funzionalmente orientata alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E’ stato chiarito che a prescindere dal tipo di attività diversa realizzata ciò che conta è il rispetto del vincolo di destinazione, ossia che le entrate da essa derivanti siano esclusivamente reinvestite negli scopi istituzionali. 

Per ” secondarietà “  il decreto fissa due condizioni, di cui almeno una per ogni esercizio se ne deve poter certificare il rispetto secondo le seguenti condizioni:

a) i ricavi delle attività secondarie non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell’ Ente del Terzo settore;

b) i ricavi delle attività secondarie non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell’ Ente del Terzo settore; 

Dal rispetto dei criteri di secondarietà, come stabiliti dal decreto 107/2021, dipende per l’Ente la permanenza nel Runts e la possibilità di usufruire del regime fiscale agevolato, così come ai donanti di beneficiare delle detrazioni o deduzioni fiscali nella propria dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui i limiti sopra indicati siano superati l’ Ente del Terzo settore ha l’obbligo di effettuare, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, la relativa segnalazione all’ ufficio del Registro unico nazionale competente per territorio; la mancata segnalazione comporta la cancellazione dell’ Ente del Terzo settore dal Runts.

L’ Ente del Terzo settore che in un’ esercizio ha superato i limiti previsti per le attività secondarie deve adottare, nell’ esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie e le attività istituzionali principali che  “riassorba ” l’ eccedenza utilizzata riducendo la soglia massima per una percentuale almeno pari al superamento dei limiti nell’ esercizio precedente.

Il Codice del terzo settore prevede che le attività diverse siano imponibili, ma con la chance di accedere (al ricorrere dei requisiti e a seconda della veste giuridica) a speciali regimi forfettari.

Le novità del nuovo decreto devono oggi fare i conti con la disciplina transitoria della riforma, posto che, ai fini fiscali, per le attività diverse continueranno ad applicarsi i regimi attuali, sostituiti da quelli del Codice solo dopo il placet Ue.

ANTICIPAZIONE PROSSIMO APPROFONDIMENTO

L’ 8 giugno 2021 è stato approvato definitivamente dal Parlamento europeo il regolamento di adozione del “Fondo sociale europeo plus” che stanzia 88 miliardi di euro per il settennato 2021-2027 al fine di affrontare la disoccupazione e la povertà nell’ Ue in seguito alla crisi innescata dalla pandemia. In particolare i finanziamenti dovranno servire per investire nell’ occupazione giovanile e nella lotta contro la povertà infantile, rivolgendosi in particolar modo a due gruppi di persone (bambini e giovani) che sono stati particolarmente colpiti dalla crisi.

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