BONUS VACANZE dal 1.07.2020, tutti i passaggi …
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento e le regole per utilizzare il credito di imposta derivante dall’applicazione del BONUS VACANZE.
L’art. 176, c. 1, D.L. 34/2020 ha previsto il riconoscimento di un credito destinato ai nuclei familiari con ISEE non superiore a € 40.000, utilizzabile dal 1.07.2020 al 31.12.2020 per il pagamento di servizi offerti da imprese, in ambito nazionale, turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast.
Inoltre lo scorso 17.06 è stato emanato il provvedimento direttoriale (n. 237174), con il quale l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di applicazione del bonus; in aggiunta al provvedimento, l’Agenzia ha pubblicato contestualmente la guida e il vademecum.
È stata pubblicata, da ultimo, la risoluzione n. 33/E/2020 che ha istituito il codice tributo “6915”, necessario per l’effettiva compensazione del credito d’imposta, utilizzando la delega “F24” ed esponendo l’importo nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
La richiesta di fruire dell’agevolazione può essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare utilizzando l’applicazione “IO”, accessibile solo con SPID o CIE ( carta di identità elettronica ) personale della persona stessa che fa richiesta.
Il sistema PagoPA ( che è una piattaforma digitale dove eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione ) verifica la sussistenza del requisito ISEE e restituisce al richiedente un messaggio che contiene l’esito della richiesta fatta.
Il sistema predisposto verifica se la persona che ha fatto richiesta ha provveduto anche alla presentazione di una “dichiarazione sostitutiva unica” (DSU) e se questa è o meno valida per la richiesta dell’agevolazione ( ossia il Bonus Vacanze ).
La DSU è utilizzata dalle persone fisiche per richiedere l’elaborazione dell’ ISEE familiare ( indicatore della situazione economica equivalente ), che gli utenti utilizzano per ricevere prestazioni o servizi sociali/assistenziali agevolati, come appunto il Bonus Vacanze.
L’Applicazione informa anche il richiedente della eventuale necessità di presentare la DSU e successivamente ripresentare la richiesta di agevolazione.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate verifica la richiesta, l’importo massimo dell’agevolazione spettante e i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare.
Infine, l’Agenzia delle Entrate, se le verifiche danno un esito positivo, conferma al richiedente, attraverso l’applicazione, la validità dell’agevolazione, comunicando il codice univoco e il “QR-code”, nonché l’importo massimo dell’agevolazione spettante al nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile.
Se la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di riferimento presenta dei dati mancanti o delle difformità, il richiedente sarà informato che l’Agenzia delle Entrate richiederà idonea documentazione che dimostri la completezza e veridicità dei dati, anche nel caso in cui si sia già ottenuto un preventivo esito positivo.
Al momento del pagamento della prestazione turistica, il componente del nucleo familiare che ne ha fatto richiesta comunica al fornitore il codice univoco o esibisce il QR-code, il fornitore del servizio lo acquisisce e lo inserisce in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, verificando la validità e confermando l’applicazione dello sconto.
Dal giorno lavorativo successivo alla conferma, la struttura ricettiva può recuperare lo sconto come credito d’imposta per un’ ammontare non superiore all’importo che risulta disponibile.
Tale credito di imposta potrà essere utilizzato nel modello F24 in compensazione di tasse o imposte dovute, in alternativa il credito d’imposta può essere ceduto, anche in parte, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito e intermediari finanziari, attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
I cessionari ( soggetti a cui il credito d’imposta viene ceduto ) potranno utilizzare il credito d’imposta ricevuto soltanto in compensazione, dopo aver fatto comunicazione dell’avvenuta cessione.
Ulteriori informazioni sono consultabili su https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-vacanze1
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